Giustizia Sportiva: il caso Napoli

Gisutizia sportiva

La scorsa settimana, a seguito della decisione pronunciata dalla Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta dal Prof. Piero Sandulli, in merito al ricorso presentato dalla SSC Napoli, si sono lette e sentite le più fantasiose ricostruzioni e definizioni in materia di diritto sportivo e giustizia ordinaria.

Proviamo in questa sede a fare un po’ di chiarezza, anche e soprattutto per gli inesperti della disciplina.
Partiamo da un presupposto cardine: quello sportivo è un ordinamento a sé, avente le proprie regole ed i propri strumenti. Nel caso della FIGC che è la Federazione Sportiva Nazionale competente al caso di specie in esame, troviamo delle norme scritte, quali lo Statuto e le NOIF ed i relativi Organi, atti a garantire la piena osservanza di queste, così come previsto dal relativo Codice di Giustizia Sportiva.
Tutti i tesserati, intesi anche in senso lato, sono tenuti ad osservare le regole ed hanno la piena facoltà di agire innanzi agli organi della Giustizia Sportiva per la tutela dei propri diritti ed interessi, riconosciuti dall’ordinamento sportivo.

Non tutti sanno che vige in ambito sportivo un principio fondamentale, cioè l’obbligo di adire in via pregiudiziale la giustizia sportiva, come enunciato ex art. 30 comma 2 dello Statuto, ovvero il c.d. Vincolo di Giustizia. Nel momento in cui siano esperiti tutti i gradi della giustizia sportiva, qualora vi sia stata una violazione oggettiva di diritti ed interessi legittimi di uno o più soggetti, si potrà sempre e comunque fare affidamento sull’ordinamento statale per far valere le proprie ragioni.

Per i soggetti dell’ordinamento sportivo è possibile adire il giudice statale per le vicende insorte in ambito sportivo solo se oggetto del contendere riguarda materie diverse da quelle tecniche e disciplinari, per le quali l’unica tutela è quella accordata dalla giustizia sportiva a seguito del patto tra i consociati.

Il Codice di Giustizia della FIGC prevede, come detto in precedenza, diversi Organi con diversi gradi di giudizio, così come avviene anche per la Giustizia ordinaria o amministrativa.
Per tutto quanto concerne la regolarità relativa allo svolgimento delle gare, ha competenza il Giudice Sportivo Nazionale, in primo grado. Qualora la sentenza di questo si ritenga lesiva di un proprio interesse, allora sarà possibile ricorrere solo ed esclusivamente in Corte Sportiva d’Appello Nazionale. Questa Corte, come detto, giudica in secondo grado avverso le decisioni del giudice sportivo nazionale.
Diverso è il discorso per quanto riguarda tutte le altre violazioni delle norme, la cui competenza è esclusiva del Tribunale Federale, in primo grado e della Corte Federale d’Appello, in secondo grado.
Sia avverso le decisioni della Corte Sportiva d’Appello, sia avverso le decisioni della Corte Federale d’Appello, è
possibile valicare i confini federali ed adire ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, salvo i casi che lo vietano espressamente.

Esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva nazionale, in ultima istanza, è possibile fare ricorso al TAS, ovvero il
Tribunale di Arbitrato Sportivo, organo del CIO, che ha sede a Losanna.

Per quanto concerne dunque il “Caso Napoli”, la Società in questione ha presentato ricorso avverso le violazioni che le sono state imputate e che hanno comportato la perdita della gara più 1 punto di penalizzazione in classifica, come previsto ex art. 10 commi 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Società si trova ora ad aver esperito il secondo grado di giudizio e dunque nella situazione in cui la Corte Sportiva d’Appello si è pronunciata sulla questione di merito, rigettando la richiesta della SSC Napoli, con queste parole:
“…il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano
agonismo. Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui
comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un alibi per non giocare quella partita”.

Lontana in questa sede la nostra volontà dall’entrare nel merito della questione, quello che sembra essere stato mosso dalla Corte nei confronti della SSC Napoli, sembra un vero e proprio processo alle intenzioni ed è proprio su questo punto che la SSC Napoli proverà a basare il proprio ricorso innanzi al Collegio di Garanzia, poiché, la sola questione della perdita a tavolino della gara non disputata, non rappresenta, per l’ordinamento sportivo, una fattispecie in cui è possibile fare ricorso al suddetto Collegio, come previsto ex art. 30 comma 3 dello Statuto.

Riuscirà quindi la SSC Napoli a fare in modo che il Collegio di Garanzia accetti il ricorso?
Oppure la SSC Napoli sarà costretta a fare ricorso alla Giustizia Amministrativa?