15 Dicembre 1995: la sentenza Bosman ha cambiato il calcio e la vita dei calciatori.

Al giorno d’oggi tutti i calciatori dovrebbero conoscere la storia che riguarda il centrocampista belga Jean-Marc Bosman, ma soprattutto dovrebbero essergli grati. Se ormai a livello europeo, nelle rose delle squadre, non vi sono più limiti di numero riguardanti i calciatori stranieri, ma soprattutto se gli ingaggi dei professionisti ormai hanno raggiunto cifre milionarie, è solo grazie alla testardaggine ed all’audacia di quest’uomo e del suo avvocato, Jean-Luis Dupont.

Potrà sembrare assurdo, ma agli inizi degli anni ’90, nel calcio europeo, vi erano due regole della UEFA poi dimostratesi totalmente incompatibili con il diritto comunitario.

La prima prevedeva che un calciatore cittadino di uno Stato membro dell’UE, arrivato alla scadenza del proprio contratto con il club di appartenenza, la cui sede si trovava nel territorio Comunitario, non potesse passare ad un’altra squadra in assenza del versamento di un indennizzo a favore del club d’origine. In pratica non esisteva il concetto di “parametro zero” come lo intendiamo oggi.

La seconda invece limitava il numero di calciatori di nazionalità straniera (quindi di diverso Stato membro) che potevano essere schierati nelle rose dei club europei.

Jean-Pierre Bosman si trovò nella problematica situazione riguardante la prima fattispecie ed avverso la quale decise di agire innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’istanza mossa dal suo avvocato aveva come scopo quello di far valere dei diritti acquisiti e ritenuti inalienabili.

In un primo momento Bosman e Dupont ebbero contro sia la UEFA, sia la RBF (Federazione Calcistica Belga), ben consapevoli del fatto che il dilemma sollevato, qualora avesse trovato terreno fertile, avrebbe cambiato per sempre la giurisprudenza calcistica europea.

Si manifestò senza alcun dubbio una grande contraddizione all’interno della Comunità Europea, con la possibilità teorica da un lato e l’impossibilità pratica dall’altro, di poter svolgere il proprio lavoro in armonia con il concetto di libera circolazione delle persone.

Dopo un’aspra diatriba legale, durata ben 5 anni, la corte riscontrò l’illegittimità delle regole di cui sopra, contrarie all’art. 39 CE, poiché il legame tra il sodalizio calcistico e lo Stato membro nel quale esso stabilisce i propri interessi, non può considerarsi inerente all’attività sportiva ed in quanto tale è sottoponibile alle norme di diritto comunitario.

Si deve rilevare che il legame fra una società calcistica e lo Stato membro nel quale essa è stabilita non può considerarsi esclusivamente inerente all’attività sportiva, in ogni caso non più del legame che unisce tale società al suo quartiere, alla sua città o alla sua regione. Nei campionati nazionali si affrontano società di regioni, di città o di quartieri diversi, ma nessuna norma limita, relativamente a tali partite, il diritto delle società di schierare in campo calciatori provenienti da altre regioni, da altre città o da altri quartieri. 

Tali risultanze tratteggiano una deroga ai principi comunitari poiché i giudici della Corte non intesero deregolamentare i trasferimenti dei calciatori, ma ritennero che le norme sportive controverse fossero eccessivamente vincolanti per gli atleti o comunque inadeguate agli obiettivi perseguiti.

La sentenza Bosman avrà dunque una valenza erga omnes ed il sacrificio del singolo, caduto nell’oblio dopo la nota vicenda poiché ritenuto personaggio scomodo, sarà di aiuto per tutte le future generazioni.

Oggi come già detto in precedenza non vi sono limitazioni di tesseramento per i cittadini UE e soprattutto i trasferimenti degli atleti in scadenza di contratto avvengono a parametro zero: ciò significa che le società di destinazione non sono tenute a pagare alcunché alla società per la quale l’atleta prestava in precedenza la propria attività. Conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori, una volta scaduto il contratto di lavoro fra club e atleta (quindi una volta venuto meno il Vincolo di Appartenenza), l’atleta svincolato è libero di negoziare a proprio piacimento le condizioni del successivo contratto di lavoro, senza ingerenze di terzi. 

In questa breccia creata dalla sentenza Bosman si va ad inserire nel tempo prepotentemente il ruolo dell’Agente Sportivo, che ha come scopo principale quello di cercare e creare situazioni che siano più vantaggiose per il proprio assistito. È facile comprendere che laddove un sodalizio sportivo non sia tenuto a versare alcunché alla vecchia società, sarà maggiormente disposto a riconoscere al calciatore un ingaggio più elevato ed una commissione “importante” al proprio agente.

Nascono da qui tutte quelle situazioni che ci ritroviamo a leggere quotidianamente e che i più ritengono “opinabili”. Vedi il “caso Donnarumma” oppure le questioni rinnovo riguardanti Vlahovic, Insigne, Kessie, Belotti…e tanti altri.

Voi al posto di Donnarumma cosa avreste fatto? E’ corretto il modus operandi di Mino Raiola? Egli sapendo di avere il coltello dalla parte del manico, non scende mai a compromessi pur di ottenere la migliore situazione economica per se stesso e per il proprio assistito.

Il Milan per tutelarsi cosa avrebbe potuto fare? Stesso quesito vale per la Fiorentina (Vlahovic), il Napoli (Insigne), il Torino (Belotti) e lo stesso Milan (Kessie). Da un lato c’è l’interesse della Società che si sostanzia nel non voler perdere un calciatore senza alcun introito, dall’altro c’è l’interesse del calciatore (e del proprio Agente) nel voler avere il più ampio spazio di manovra per concretizzare e monetizzare le scelte riguardanti il proprio futuro.

Quasi tutti dimenticano che aldilà della maglia e del romanticismo, vi sono alla base degli interessi economici e dei contratti di lavoro subordinato, firmati ovviamente da entrambe le parti, che hanno una scadenza precisa. I patti sono chiari e laddove gli interessi delle parti non trovino un punto d’incontro, non giungano allo scopo di raggiungere un rinnovo riguardante l’onerosità contrattuale, come detto sopra, ognuno è libero di negoziare a proprio piacimento le scelte che riguardano il proprio futuro.

Oggi, queste situazioni scaturiscono spesso da tutta una serie di problematiche relative alla gestione delle società, alla programmazione e al ruolo dei direttori sportivi, questioni per nulla banali che, però, necessitano di essere argomentate ed affrontate in un successivo approfondimento.